Affidamento dei figli in caso di divorzio: le regole da seguire

Il divorzio rappresenta la cessazione dei diritti e dei doveri stabiliti dal matrimonio e serve proprio a porre fine alla vita coniugale. Tuttavia, se sono presenti dei figli minorenni, bisogna pensare anche a loro e al loro benessere e a tutelarne gli interessi. Pertanto, in caso di divorzio, una delle tematiche da discutere è rappresentata proprio dall’affidamento dei figli. Il giudice cercherà di agire proprio nel pieno rispetto dei minori e dei loro interessi. L’affido dei figli fa riferimento alla legge n°54 del 2006 che stabilisce che, dopo la fine del matrimonio, i figli minori hanno il pieno diritto di mantenere un buon rapporto continuativo nel tempo con tutti e due i genitori. In base alla valutazione della situazione, il giudice deciderà se procedere con l’affidamento condiviso (che è l’approccio che viene preferito maggiormente, in cui i figli vengono affidati a entrambi i genitori) o con l’affidamento esclusivo (solamente a uno dei due genitori). Per tutelare i propri interessi e quelli dei propri figli

Affidamento condiviso e assegno di mantenimento: come funziona

Il giudice si occupa di valutare e analizzare attentamente la situazione e, se si rende conto che entrambi i genitori sono in gradi di tutelare gli interessi del proprio figlio, generalmente opterà per l’affidamento condiviso. Questo proprio sulla base del diritto del figlio minore di: “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”. Con l’affidamento condiviso tutti e due i genitori conservano la propria responsabilità genitore e prendono di comune accordo le decisioni che riguardano gli interessi del figlio. Anche le spese di mantenimento vengono divise al 50%. Tuttavia, possono esserci dei casi nei quali deve essere stabilito il versamento di un assegno di mantenimento su base mensile da un genitore all’altro. Infatti, quando si parla di affidamento, non bisogna fare confusione con il collocamento. L’affidamento riguarda l’esercizio della responsabilità genitoriale (quindi non la quantità di tempo che si trascorre con un genitore), mentre il collocamento riguarda il domicilio o la residenza del figlio ed è unico. Di solito il giudice cerca di permettere al minore di continuare a vivere nella casa in cui ha vissuto durante il matrimonio dei genitori.

Affidamento esclusivo e tutela dei minori: quando si sceglie

Dopo la valutazione il giudice potrebbe anche non ritenere uno dei due genitori adeguati ad occuparsi della crescita del proprio figlio. Pertanto, potrebbe optare per l’affidamento esclusivo perché, secondo la sua analisi, l’affidamento condiviso potrebbe arrecare dei danni al minore stesso. La decisione di procedere con l’affidamento esclusivo può essere presa anche successivamente alla procedura di divorzio, quando uno dei due genitori viene ritenuto inadeguato a ricoprire il proprio ruolo in un secondo momento. Di solito si procede con l’affidamento esclusivo quando: uno dei due genitori è violento e pericoloso, ha un disagio psichico, non si occupa della cura del figlio (assistenza ed educazione), non ha pagato l’assegno di mantenimento (se previsto), parla male dell’altro genitore o impedisce al figlio di vederlo o impone al figlio un determinato credo religioso.